statuto INIZIO

Statuto

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE,

INTER-PARROCCHIALE,

DI UNITÀ PASTORALE

Nelle parrocchie della diocesi di Alba, la costituzione e il funzionamento del Consiglio pastorale è orientato dalla Lettera “Gesù cammina con noi” di Mons. Marco Brunetti, Vescovo.

A pagina 38 del Documento si dice: «In ognuna delle unità pastorali – con attenzione diversificata per la prima delle tipologie elencate (cfr pag. 37-38) – cioè per quelle formate da parrocchie medio/grandi ciascuna con un proprio parroco – bisognerà progressivamente dar vita a un unico Consiglio pastorale».

Attesa la diversa configurazione delle parrocchie e delle unità pastorali del territorio diocesano, si possono per ora prevedere tre tipologie di Consiglio pastorale:

Riferimenti teologici e giuridici

(cfr Libro Sinodale, pag. 164ss)

«La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell’ambito di una Chiesa particolare e la cui cura pastorale è affidata, sotto l’autorità di un Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore» (can. 515 del C.I.C.). È una definizione raccolta dal Concilio Vaticano II e che con il termine “comunità di fedeli”, sottolinea la “comunione” come finalità primaria della parrocchia, porzione della Chiesa diocesana.

Per disposizione del Vescovo, in ogni parrocchia, o gruppo di parrocchie o unità pastorale della diocesi venga costituito il Consiglio pastorale che è presieduto dal parroco (o dal parroco moderatore) e nel quale i fedeli prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale.

Il Consiglio pastorale parrocchiale, inter-parrocchiale o di unità pastorale, come espressione ristretta della comunità, è una struttura che favorisce la corresponsabilità dei fedeli e deve brillare per la comunione che promuove al suo interno, nelle e tra le parrocchie stesse.

STATUTO Art. 1 - Costituzione Il Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) inter-parrocchiale (CPI) o di unità pastorale (CPU) è un organismo consultivo eretto in conformità alle indicazioni dei Documenti del Concilio Vaticano II, del can. 536 del C.I.C. ed alle disposizioni del Vescovo della Diocesi di Alba.

Art. 2 – Finalità § 1. La finalità del Consiglio pastorale è di collaborare nella/e Parrocchia/e al sostegno e alla promozione dell’attività pastorale.

§ 2. Spetta al Consiglio pastorale, sotto l’autorità del Parroco (o del Parroco moderatore in accordo con gli altri Parroci), ricercare, discutere e presentare proposte concrete in ordine alla pastorale parrocchiale, inter-parrocchiale o di unità pastorale.

Art. 3 - Composizione

§ 1. Il Consiglio pastorale è formato da un congruo numero di membri, che rappresentano tutte le componenti della popolazione della/e parrocchia/e.

§ 2. Membri di diritto: il parroco; i sacerdoti e i diaconi che svolgono il loro ministero e collaborano alle attività pastorali della/e parrocchia/e; i rappresentanti dei consacrati e delle consacrate impegnati nella pastorale della/e parrocchia/e.

§ 3. Membri cooptati: scelti dal parroco (o dal parroco moderatore) tra i laici della/e comunità parrocchiale/i per motivi di competenza pastorale.

§ 4. Membri eletti: i laici della/e comunità parrocchiale/i che sono stati votati; il loro numero deve comprendere i due terzi del totale dei membri che compongono il Consiglio.

§ 5. Nell’elezione dei membri laici si deve avere cura che essi rappresentino:

a) tutte le parrocchie (in numero percentuale proporzionato rispetto al numero complessivo degli abitanti);

b) le età: giovani e adulti;

c) i gruppi di impegno parrocchiale/i: catechisti, cantori, caritas, educatori oratorio… e tutti quelli che operano nell’ambito delle attività pastorali;

d) le associazioni e i movimenti ecclesiali o di ispirazione cristiana presenti nella/e parrocchia/e;

e) le zone o frazioni del territorio che contraddistinguono la/e parrocchia/e.

§ 6. Qualora, in seguito allo svolgimento delle elezioni dei membri laici, di cui al § 5, alcune zone o frazioni del territorio della/e parrocchia/e siano rimaste senza rappresentante, il parroco provvede a cooptare gli opportuni membri.

§ 7. I membri dimissionari per vari motivi vengono sostituiti dai gruppi o dalle zone che li hanno espressi o per cooptazione.

Art. 4 - Compiti

Il Consiglio Pastorale ha competenza su tutti i problemi pastorali della/e parrocchia/e e si propone di:

a) conoscere e valutare la situazione della/e parrocchia/e alla luce dei compiti della Chiesa;

b) realizzare una comunione intensa ed una viva operosità pastorale nella/e parrocchia/e;

c) elaborare il piano pastorale parrocchiale, inter-parrocchiale o di unità pastorale conforme agli indirizzi diocesani, alla situazione della/e comunità, farsene promotore e verificarne l’esecuzione;

d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal/i Consiglio/i parrocchiale/i per gli Affari economici;

e) eleggere due rappresentanti per unità pastorale per la Commissione pastorale di vicaria; qualora nella stessa unità pastorale vi siano più Consigli pastorali parrocchiali costituiti, ciascuno elegge il proprio rappresentante.

f) promuovere la collaborazione e la programmazione nell’unità pastorale di appartenenza anche qualora ogni Parrocchia abbia un proprio Consiglio pastorale.

Art. 5 - Funzionamento

§ 1. Il Consiglio pastorale elegge al suo interno un Segretario con il compito di stendere l’ordine del giorno in accordo con il/i parroco/i, promuovere e verbalizzare le riunioni.

§ 2. Il Consiglio pastorale viene convocato dal parroco/i almeno tre volte l’anno.

§ 3. I membri del Consiglio Pastorale sono al servizio di tutta/e la/e comunità parrocchiale/i; pertanto cercheranno di interpretare le aspettative e le esigenze di tutti, di operare nel rispetto reciproco e nella carità e di alimentare spiritualmente la loro vita cristiana e quella della/e comunità parrocchiale/i.

§ 4. Fermo restando che il Consiglio pastorale ha solamente voto consultivo (cfr can. 536 § 2 del C.I.C.), in caso di diversità di vedute circa le proposte discusse, queste, per essere prese in considerazione dal parroco/i ed eventualmente approvate devono avere la maggioranza dei voti dei presenti.

§ 5. Il Consiglio pastorale, può articolarsi in commissioni di studio e di lavoro: catechesi e liturgia, famiglia e giovani, caritas e missioni… che elaborano proposte e progetti da sottoporre alla considerazione del Consiglio stesso.

Art. 6 - Durata

§ 1. Il Consiglio Pastorale dura in carica cinque anni e prima di decadere elaborerà il regolamento più opportuno onde procedere a nuove elezioni.

§ 2. Decade in ogni caso quando viene meno il mandato del parroco (o del parroco moderatore).

Alba, palazzo vescovile, 30 luglio 2021

IL CANCELLIERE VESCOVILE

Sac. Sergio Montoya Martin Del Campo

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